Come organizzare il passaggio di consegne tra amministratori di condominio

On 20 Novembre 2016

L’amministratore di condominio cessato dall’incarico – è indifferente se per dimissioni o revoca – deve consegnare la documentazione e le cose afferente al condominio; si tratta del così detto passaggio di consegne.

A chi deve consegnare la documentazione?  Se si tratta di un condominio nel quale è obbligatoria la nomina di un altro amministratore, evidentemente tale passaggio di consegne dovrà avvenire tra i due gestori immobiliari.

Ove, invece, alla revoca/dimissioni non segua una nuova nomina perché non obbligatoria, i documenti possono essere consegnati ad uno dei condòmini.

Entro quanto tempo deve avvenire il passaggio di consegne?

È necessario eseguirlo tutto in un giorno, oppure si può ipotizzare un suo frazionamento?

L’amministratore uscente ha diritto a trattenere le copie di alcuni (oppure di tutti) i documenti del condominio?

=> E’ possibile effettuare un passaggio “parziale” di consegne?

A queste domande, nella sostanza, ha dato risposta il Tribunale di Firenze con un’ordinanza del settembre 2017 emessa a seguito di un giudizio ex art. 702-bis c.p.c. (Procedimento sommario di cognizione).

Si tratta di un provvedimento molto interessante in quanto sottolinea come non si possa non guardare alle specificità dei casi nei quali deve essere eseguito il così detto passaggio di consegne può portare all’assunzione di decisioni articolate e non standardizzabili.
Come dire: non sta scritto da nessuna parte che il passaggio di consegne debba avvenire tutto in un sol colpo.
Andiamo per ordine e cerchiamo di capire come si è arrivati alla decisione e quindi che cosa ha stabilito l’ufficio giudiziario fiorentino.
Un condominio, in persona dell’amministratore pro-tempore, azionava un ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. (un procedimento sommario e più rapido) per ottenere dal Tribunale l’ordine a vedersi consegnati i documenti condominiali dal precedente amministratore.

Si trattava di un grosso condominio, ossia di una compagine con 150 unità immobiliari che l’amministratore uscente aveva gestito negli ultimi dieci anni. L’ordinanza non esplicita il numero di servizi comuni, ma chi è pratico del mestiere sa bene di che mole (non indifferente) di carte si stava parlando.
Insomma nel motivare la propria decisione il giudice inizia dicendo: è vero, il condominio ha certamente diritto ai propri documenti, ma la mole di essi è tale da non poter non essere tenuta in considerazione. Ciò, dice il magistrato adito, non solamente per la normale tempistica necessaria ad organizzare il passaggio di consegne, ma anche in relazione «all’esigenza condivisibile del precedente amministratore di conservare traccia del proprio operato per poter salvaguardare l’integrità della propria posizione da possibili future accuse di mala gestio condominiale.»

Insomma, l’amministratore uscente deve poter valutare di quali carte necessita di trattenere una copia per l’ipotesi in cui sia chiamato a rispondere del proprio operato. Si pensi a suoi provvedimenti, a verbali di assemblea di loro ratifica, ecc.

Come gestire tutto questo? Non esiste una norma che imponga l’immediato passaggio di consegne ovvero un’altra tempistica né disposizioni inerenti la sua effettuazione in un’unica soluzione ovvero in più atti. Il Tribunale di Firenze, in questo contesto, ha ordinato alle parti in causa di fissare entro trenta giorni dal proprio provvedimento una prima riunione organizzativa nella quale fissare un calendario di lavoro mantenendosi entro i limiti di un anno documentale per sessione di lavoro.

Come dire: se devi consegnarmi un carteggio di dieci anni, ci deve vedere almeno dieci volte. Se poi ci sbrighiamo prima, nessuno s’offende.

Fonte http: www.condominioweb.com

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