Le isole ecologiche vicino ai condomini: il conflitto con il Comune e gli abitanti dei caseggiati vicini

On 18 Gennaio 2023

Una recentissima decisione del Consiglio di Stato ritorna sulla “spinosa” questione

Le aree ecologiche devono essere installate, di norma, sui terreni di proprietà condominiale (si intende: dei condomini che vi conferiscono i rifiuti); in via eccezionale e derogatoria, ne può essere assentita la collocazione su terreni di proprietà pubblica, purché sia stata dimostrata la sussistenza di circostanze che rendono impossibile seguire le modalità ordinarie.

Per quegli edifici condominiali che non dispongono degli spazi adeguati, il Comune potrà, quindi, autorizzare l’occupazione di una zona pubblica idonea. Ciò a seguito di apposita istruttoria che valuti nel dettaglio le esigenze dei vicini e che motivi adeguatamente la deroga al principio generale di localizzare le isole ecologiche nelle aree condominiali.

Isole ecologiche al servizio di un caseggiato ed autorizzazione all’occupazione di una zona pubblica idonea:
La Giunta comunale non può essere ritenuta competente ad emanare un provvedimento di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico.

Infatti, il principio della divisione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e l’attività di gestione, comporta che l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico sia riservata alla competenza dei dirigenti dell’ente locale o, nei Comuni privi di dirigenti, ai responsabili dei servizi e degli uffici, anche qualora sia richiesto l’esperimento di accertamenti o valutazioni di natura discrezionale.

Il vizio di incompetenza, peraltro, non può essere “sanato” da un successivo provvedimento dirigenziale, in quanto meramente riproduttivo della decisione adottata dall’organo di governo incompetente (si veda Tar Liguria – Sez. 1- 21 giugno 2019, n. 547).

Isole ecologiche e conflitto tra caseggiati
Quando un Comune autorizza un condominio ad occupare una porzione di suolo pubblico per installarvi un’isola ecologica destinata alla raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dai condomini è sempre possibile che nasca un conflitto con gli abitanti di altro caseggiato che non vogliono la presenza dell’isola ecologica a distanza ravvicinata.

I problemi non sorgono se il Comune prevede la realizzazione di contenitori esterni interrati per la raccolta differenziata che, normalmente, emergono dal sottosuolo, esclusivamente con una torretta alta meno di un metro (attraverso la quale i rifiuti vengono conferiti).

La situazione cambia se l’isola ecologica consiste in una struttura stabilmente ancorata su una platea di calcestruzzo e sostanzialmente chiusa mediante una lamiera “a maglia”, con dimensioni e impatto sull’ambiente urbano non trascurabili; una tale struttura, secondo una decisione del Tar Liguria, oltre a provocare inevitabili immissioni intollerabili e ad incidere sull’igiene dell’area, incide inevitabilmente anche sul decoro del luogo di installazione, incidendo ulteriormente sul valore degli immobili adiacenti (Tar Liguria – Sez. 1- 19 gennaio 2017, n. 29).

L’isola ecologica, infatti, non può rientrare nella nozione di “arredo urbano” la quale, pur non definita a livello normativo, comprende per sua natura solamente gli oggetti e le strutture necessarie a consentire un miglior uso dei centri abitati (segnaletica stradale, strumenti per la regolazione del traffico e della sosta veicolare, installazioni pubblicitarie, infrastrutture per comunicazioni, panchine, cestini portarifiuti e altri manufatti a destinazione pubblica.

Isole ecologiche vicine ai caseggiati e conflitto con il Comune
È possibile che il Comune decida una serie di modifiche alle modalità di svolgimento (da parte della società affidataria) del servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana.

Se, nell’ambito di queste decisioni, viene prevista, in un parco pubblico e davanti ad un caseggiato, l’installazione di una c.d. isola ecologica – costituita da una piattaforma di cemento recintata che ospita i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti – è inevitabile la reazione dei condomini.

La questione è stata recentemente esaminata dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 143 del 10 gennaio 2022.

I condomini si sono rivolti al Tar, lamentando che l’isola era stata illegittimamente realizzata e pregiudicava il decoro e la salubrità delle loro case; contestualmente, hanno proposto azione inibitoria, volta ad ottenere lo spostamento della struttura.

Naturalmente i ricorrenti hanno richiesto l’annullamento della delibera con la quale la Giunta comunale ha approvato le modifiche al contratto in corso per i servizi raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani, della determinazione di approvazione del progetto redatto d’ufficio e dell’autorizzazione paesaggistica semplificata. Il Tar ha dato ragione, però, al Comune. Inevitabile il ricorso al Consiglio di Stato.

In particolare i condomini hanno sostenuto, in sintesi, che l’occupazione di suolo pubblico compiuta realizzando l’isola ecologica non avrebbe potuto essere autorizzata da parte della Giunta, perché priva di competenza in proposito; inoltre hanno contestano la validità del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, in quanto si tratterebbe di intervento non di lieve entità; i condomini hanno notato poi che non è stata dimostrata la indisponibilità di un’area privata ove collocare l’impianto; infine hanno dedotto la violazione dell’art. 32 Cost. e del D.M. 2 aprile 1968 n.1444, perché la costruzione, in tesi realizzata a distanza inferiore alla legale, sarebbe stata pericolosa per la salute.

Il Consiglio di Stato, però, ha precisato come non debba essere autorizzata un’isola ecologica collocata dal Comune sul suolo pubblico nell’interesse dei cittadini; inoltre ha ritenuto che la struttura rientrasse tra gli interventi di lieve entità, trattandosi di una semplice area recintata che ospita i contenitori della raccolta differenziata (in particolare una recinzione di paletti e rete metallica, in una pavimentazione in calcestruzzo e in un cancello in ferro dotato di un meccanismo elettronico per il riconoscimento e sblocco dell’accesso con la tessera utente); secondo i giudici di secondo grado neppure è possibile accogliere il problema competenza della Giunta che non ha autorizzato alcuna occupazione (decisione che non avrebbe potuto assumere), ma semplicemente approvato alcune modifiche al contratto per la gestione del servizio di raccolta rifiuti ed igiene urbana; sono state ritenuti infondati anche gli altri motivi.

Fonte: https://www.condominioweb.com/le-isole-ecologiche-vicino-ai-condomini-il-conflitto-con-il.18854

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