La delibera è valida se l’amministratore di condominio svolge la funzione di segretario ?

On 4 Agosto 2016

a1845assemblea-verbale-votatoIn materia condominiale è legittima la delibera dell’assemblea anche se è l’amministratore a svolgere la funzione di segretario. La nomina decisa all’unanimità supera infatti il divieto previsto dal regolamento e non produce alcun danno al condominio, soprattutto quando l’amministratore- segretario riporta nel dettaglio tutte le posizioni espresse dai singoli in assemblea in maniera trasparente e non esercita il proprio diritto di voto.

Così si è pronunciato il Tribunale di Roma nella sentenza n. 734 del 14 gennaio 2016, ove è stato precisato che la nomina decisa all’unanimità dei presenti supera il divieto previsto dal regolamento e non produce alcun danno, se l’interessato non esercita il diritto di voto e il verbale è ordinato e chiaro.

Questi i fatti di causa. Un condomino, con citazione, conveniva in giudizio il Condominio al fine di ottenere l’annullamento della delibera assembleare; in particolare, eccepiva la violazione dell’art. 1136, 2 e 4 comma, c.c. per contrasto con le disposizioni regolamentari, nonché conflitto di interessi avendo l’amministratore svolto nella predetta seduta funzione di segretario.

Costituendosi in giudizio, il condominio convenuto, contestava in toto le domande dell’attore; in particolare, solleva eccezione processuale per tardività della notifica dell’atto introduttivo.

Nel corso del procedimento, espletata l’attività istruttoria, il Tribunale, preliminarmente, respingeva l’eccezione preliminare della tardività della notifica essendo stato rispettato il termine perentorio di trenta giorni come previsto dall’art. 1137 c.c.

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Nel merito, in particolare sul punto fondamentale della domanda, giova ricordare che l’amministratore è chiamato dall’articolo 1130 c.c. solo a «curare la tenuta del registro dei verbali»; ma ciò non significa affatto che egli ne debba essere anche l’autore.

Sicché, tutte le volte che l’assemblea si riunisce, è opportuno che venga nominato una persona fra i presenti che svolga la carica di presidente dell’assemblea, il quale dovrà eleggere un’altra persona che svolga la funzione di segretario: il presidente ha il compito di verificare tutte le ricevute degli inviti, la validità delle eventuali deleghe, la presenza del numero legale e di coordinare la discussione dell’ordine del giorno; il segretario, invece, ha la funzione di scrivere a verbale tutto ciò che viene deliberato dall’assemblea.

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La carica di presidente di solito viene affidata ad un condomino, mentre per questioni puramente di calligrafia viene eletto a segretario spesso anche lo stesso amministratore.

Quindi la decisione su chi debba svolgere la delicata ed importante funzione (di Presidente) è rimessa agli «intervenuti» all’assemblea, che è comunque sovrana nell’organizzazione del suo stesso svolgimento, e la scelta dovrà ricadere su uno dei presenti.

Quanto invece, per la scelta del segretario, anche se la sua nomina non è di per sé indispensabile potendo da un lato essere svolta, questa volta sì, dallo stesso amministratore dato il ruolo meramente esecutivo; e da un altro lato poter anche essere assorbita dallo stesso presidente.

Orbene premesso quanto esposto, nel caso in esame, è emerso che il regolamento del condomino aveva messo un veto proprio in merito alla nomina di amministratore a segretario; sul punto, il giudice adito ha precisato che quanto al conflitto di interessi in capo all’amministratore, deve considerarsi corrispondente alla realtà che la nomina dello stesso a segretario era stata deliberata all’unanimità dei presenti.

Dunque, più specificatamente, non era apparso manifestarsi in alcun modo, alcun danno conseguente alla compagine dei condomini atteso che dal verbale dell’assemblea possono leggersi in dettagli le posizioni espresse dagli stessi, e che in ogni caso, l’amministratore non aveva esercitato il proprio diritto di voto.

Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Giudice romano, ha legittimamente rigettato la domanda di parte attrice in quanto non provata; per l’effetto, la delibera è valida con conseguente condanna alla spese del condomino.

Fonte : www.condominioweb.com

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