La durata dell’incarico nel codice riformato

On 29 Gennaio 2016

gestione-300x198ALLA SCADENZA DEL PRIMO ANNO L’INCARICO ALL’AMMINISTRATORE SI RINNOVA SENZA CHE SIA NECESSARIO SOTTOPORRE LA QUESTIONE ALL’ASSEMBLEA

Tribunale di Cassino 21 gennaio 2016, decreto n. 1186

L’articolo 1129 comma 10 del Codice Civile, prevede espressamente che l’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. Ne consegue che alla scadenza dell’anno in cui è stata effettuata la nomina, l’assemblea non deve essere chiamata a decidere se rinnovare o meno l’incarico all’amministratore, salva sempre la facoltà per la medesima di deliberarne la revoca.

Di seguito il testo completo dell’ articolo citato:Articolo 1129 comma 10 del Codice Civile.

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