Quando e come si puo’ convocare l’assemblea se l’amministratore non lo fa o e’ irreperibile?

On 4 Aprile 2016
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L’assemblea condominiale viene solitamente convocata per motivi di necessità (es.: arriva una citazione al condominio) o per richiesta di almeno due condomini che rappresentino 1/6 del valore dell’edificio. Qualora l’amministratore non dovesse convocare l’assemblea come richiesto dai condomini entro 10 gg dalla ricezione della richiesta, l’assemblea può essere convocata direttamente dagli interessati.
Nel caso in cui l’amministratore è assente o irreperibile, ogni condomino può convocare l’assemblea. In questi casi, però, è opportuno che tutti i condomini abbiano ricevuto la convocazione; se tutti i condomini non sono stati correttamente convocati, le delibere assembleari sono da ritenersi nulle.
Le modalità di convocazione sono le seguenti: la convocazione deve pervenire almeno otto giorni prima della riunione e può essere effettuata in qualsiasi forma, salvo diversa disposizione del regolamento del condominio, che va sempre controllato prima di procedere. Colui che spedisce la convocazione deve essere in grado di provare di aver spedito e consegnato la convocazione (per questo motivo normalmente si usano le raccomandate con ricevuta di ritorno, ma nulla impedisce che siano consegnate a mano, purché chi la riceve rilasci ricevuta a chi la consegna).
Una particolare attenzione deve essere posta nei riguardi degli argomenti posti all’ordine del giorno: il condomino che convoca un’assemblea dovrà procedere ad indicare bene i temi che si desidera trattare, perché soltanto i punti indicati nell’ordine del giorno saranno oggetto di discussione. Le varie ed eventuali sono riservate ad avvisi e comunicazioni che l’amministratore o i condomini vogliono fare all’assemblea e non possono rappresentare nuovi argomenti su cui deliberare.
In caso che l’Amministratore non si presenti all’assemblea, i condomini devono redigere un verbale della seduta, che poi andrà consegnato all’amministratore. – See more at: http://www.studiosoccio.it/faq-condomini/#sthash.tB7UUbG3.dpuf
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